Astensione per maternità

Normativa

Assenze per congedo di maternità

Ferme restando le norme di massima circa il periodo di congedo di maternità, di quello di astensione facoltativa generale e di quello facoltativo durante le malattie del figlio, già trattati per il personale con contratto a tempo indeterminato, per il personale in oggetto si precisa quanto segue:

- è prevista la corresponsione di una indennità pari al 100% del trattamento economico in godimento per l'intero periodo di congedo di maternità nei limiti del rapporto di lavoro; oltre i limiti di durata della nomina di supplenza, ovvero qualora tra la fine della nomina e l'inizio del citato periodo di interdizione dal lavoro non siano trascorsi più di 60 giorni, è prevista una indennità pari all'80% del trattamento economico per l'intero periodo di congedo di maternità.

Tale disposizione è applicabile anche nelle ipotesi in cui non siano decorsi più di 60 giorni tra la fine della nomina di supplenza temporanea o annuale e l'inizio di un periodo di interdizione dal lavoro ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 151/2001. La citata interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gestazione deve essere debitamente documentata con certificazione rilasciata dal competente Ispettorato del Lavoro.

Lo stesso trattamento deve essere corrisposto anche se l'assenza dal servizio si verifica nel periodo delle vacanze estive, compreso il mese di agosto. Ne consegue che la dipendente, conservando il diritto ad usufruire delle ferie, potrà beneficiarne successivamente: entro il mese di aprile dell'anno scolastico successivo se trattasi di personale non docente, ovvero, se trattasi di personale docente, nel periodo di chiusura delle scuole dell'anno scolastico successivo, o eccezionalmente, qualora si tratti di limitato residuo di congedo, nei mesi che precedono tale periodo, ed in linea di massima durante le vacanze natalizie, pasquali e simili.

Data l'obbligatorietà dell'assenza, se un'insegnante non può partecipare alle operazioni di scrutinio finale perché assente per gravidanza e puerperio, ha diritto ugualmente, se dovuta, alla retribuzione per le vacanze estive.

- L'assunzione disposta nei confronti del personale a tempo determinato nel periodo durante il quale è fatto obbligo, per legge, di non adibirlo al lavoro o al servizio, produce, oltre agli effetti giuridici, anche il diritto alla retribuzione (Ordinanza Corte Cost. n. 337 del 7/11/2003 e sequenza contrattuale relativa all'art. 12 del CCNL 24/7/2003, sottoscritta in data 2/2/2005 e pubblicata sulla G.U. n. 38 del 16/2/2005).

Per quanto concerne l'astensione facoltativa generale, spetta a detto personale una indennità pari a quella prevista per il personale con contratto a tempo indeterminato, nei limiti del rapporto di lavoro a tempo determinato (art. 12 CCNL 29/11/2007).

Anche nel caso di congedo per malattia del figlio nei primi 8 anni di vita, spetta la retribuzione prevista per il personale con contratto a tempo indeterminato (art. 12 CCNL 29/11/2007).

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