Parte Prima

Costituzione del Consiglio d'Istituto

ART. 1 - Composizione de Consiglio di Istituto
1. Il Consiglio di Istituto è così composto:
- entro i 500 alunni è formato dalle rappresentanze elette del personale insegnante (n° 6), del personale non insegnante (n° 1), dei genitori (n° 6) e dal Dirigente Scolastico per un totale di 14 consiglieri;
- oltre 500 alunni, è formato dalle rappresentanze elette del personale insegnante (n° 8), del personale non insegnante (n° 2), dei genitori (n° 8) e dal Dirigente Scolastico per un totale di 19 consiglieri.

2. Al proprio interno i Consiglieri eleggono un Presidente e un Vice Presidente nonché i membri che faranno parte della Giunta della Scuola.

3. Al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa di cui all’articolo 6 del D.P.R. n°. 416 è possibile costituire in seno al Consiglio di Istituto, per le materie di particolare rilievo ed importanza, commissioni di studio. Tali commissioni non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio. Le commissioni di studio, per meglio adempiere ai
propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, consultare esperti in materia.

4.Il Consiglio di è un organo collaborativo ed inserito in una comunità educante, con le responsabilità che ne derivano.

5. I membri dello stesso partecipano alle sedute in qualità di rappresentanti dei Genitori, del personale insegnante, del personale non insegnante, non di Enti, Associazioni, Comitati di cui fanno parte ed esterni alla scuola.

6. I membri possono sottoporre al Consiglio temi o istanze di interesse della componente che li ha eletti al fine di una trattazione durante le sedute. A tale fine i membri potranno inviare una comunicazione al Dirigente Scolastico o al Presidente.

ART. 2 - Prima Seduta
La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla nomina degli eletti, esclusivamente per l'elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio.


ART. 3 - Elezione del Presidente
1. Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i rappresentanti dei genitori eletti per il Consiglio d'Istituto.

2. All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto (Genitori, Docenti e ATA).

3. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora la prima votazione abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la 2 maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità dei voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno dei candidati.

ART. 4 - Elezione del Vice-Presidente
1. Il Consiglio può decidere di eleggere un Vice-Presidente.

2. Il Vice-Presidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste dall'art. 4 delRegolamento.

3. Anche il Vice-Presidente deve essere eletto tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei Genitori secondo le modalità del precedente articolo 2.

4. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vicepresidente non vi subentra di diritto.

5. In caso di mancata elezione di un Vicepresidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal consigliere più anziano.

ART. 5 - Attribuzioni del Presidente
1. Tra il Presidente, il Dirigente Scolastico ed i membri del Consiglio, non intercorre alcun rapporto di gerarchia.

2. Il Presidente:
a. convoca e presiede il Consiglio;
b. affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;
c. autentica con la propria firma i verbali delle sedute redatti dal Segretario del Consiglio.

3. cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.


ART. 6 - Segretario del Consiglio e sue Attribuzioni
1. La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza specifica e personale del Presidente.Questi può, tenuto conto della periodicità delle sedute, della gravosità o meno dell'incarico, designare il Segretario scelto tra i membri per l'intera durata del Consiglio o per periodi più brevi, o per ogni singola seduta.

2. Verbale e delibere sono sottoscritte oltre che dal Segretario anche dal Presidente. Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l'invio delle lettere di convocazione dei membri del Consiglio, la riproduzione dattilografica o la copia delle deliberazioni sono svolte dal personale della segreteria dell'Istituzione scolastica.

ART. 7 - Giunta Esecutiva e sue Attribuzioni
1. La designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità dei voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno dei candidati.

2. La Giunta Esecutiva:
a. prepara i lavori del Consiglio d'Istituto e predispone i materiali necessari per i componenti del Consiglio, fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio stesso, e si riunisce con congruo anticipo rispetto al Consiglio;
b. cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Istituto;
c. predispone il programma finanziario-annuale.

3. Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d'Istituto.

ART. 8 - Estinzione e Scioglimento
1. Il Consiglio dura in carica tre anni.

2. Il Consiglio può essere sciolto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale:
a. nel caso in cui tutti i membri elettivi del Consiglio si dimettano o perdano i requisiti;
b. in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio.

ART. 9 - Elezioni Supplentive
1. Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:
a. per la surroga di membri, per qualsiasi motivo cessati, nel caso di esaurimento della lista di provenienza;
b. nell'ipotesi in cui la mancanza di una o più componenti comporti un'ulteriore alterazione strutturale del Consiglio;
c. nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio.

2. Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla formalizzazione della circostanza che le ha rese necessarie. nei termini stabiliti dalla normativa, secondo le istruzioni fornite annualmente dal ministero

3. I membri subentrati cessano allo scadere della legislatura durante la quale sono stati eletti. del triennio di durata dell’organo collegiale nel quale sono stati eletti.

ART. 10 - Proroga del Mandato
1. Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.

2. I rappresentanti dei Genitori e dei Docenti, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino all'insediamento dei nuovi eletti.

ART. 11 - Consiglieri
1. I Consiglieri che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio, vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del Consiglio. In caso di esaurimento delle liste, si procede alle elezioni suppletive di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

2. Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina, mediante delibera immediatamente esecutiva. Il Consiglio deve inoltre individuare il candidato che deve subentrare ed accertare il possesso dei requisiti; spetta al Dirigente Scolastico emettere l'atto formale di nomina.

3. Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere appena eletto o dal Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui le dimissioni vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale.

4. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni e ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario.

5. Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di Consigliere.


ART. 12 - Presenza di Estranei ed Esperti
1. L'intervento alle sedute del Consiglio di persone estranee, ossia di persone che non solo non facciano parte del Consiglio, ma che non abbiano alcun titolo per presenziarvi, costituisce vizio di composizione dell'organo e inficia tutti gli atti dallo stesso organo deliberati.

2. Il Consiglio può chiedere ad esperti, e/o a persone che il Consiglio intenda consultare, di intervenire alle sue sedute. La partecipazione deve essere approvata mediante delibera, pena l'illegittimità di cui al comma precedente. La presenza di esperti deve essere limitata all'espressione del loro parere e la votazione deve avvenire senza la loro inclusione.

3. Le delibere adottate in una seduta irregolare non sono nulle ma possono diventarlo, se tempestivamente impugnate, secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 17 del presente Regolamento.

4. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell'Istituto, in quanto membro di diritto della Giunta Esecutiva, per richiesta del Dirigente Scolastico, in qualità di esperto, è invitato a tutte le sedute del Consiglio d'Istituto previste, in particolare ove sono in discussione aspetti contabili, amministrativi, tecnico-giuridici e didattici. Inoltre, il Dirigente Scolastico può anche invitare altropersonale esperto dell'istituzione scolastica con competenze specifiche.

Delibera n 58 del 30 giugno 2022