Parte Seconda

Attività del Consiglio di Istituto

ART. 13 - Convocazione
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, la convocazione del Consiglio spetta al Presidente del Consiglio o ad un altro membro del Consiglio da lui delegato, in armonia con il Dirigente Scolastico.

2. Il Presidente ha l'obbligo giuridico di indire la convocazione del Consiglio quando viene richiesto da un terzo dei Consiglieri. Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di convocare il Consiglio quando la richiesta provenga da meno di un terzo dei Consiglieri. La richiesta di convocazione sottoscritta dagli interessati, deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.

3. L'atto di convocazione:
a. deve essere emanato dal Presidente del Consiglio o da un altro membro del Consiglio da lui delegato, in armonia con il Dirigente Scolastico;
b. deve avere la forma scritta;
c. deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico, ed eventualmente può riportare la quota di tempo destinata a ciascuno;
d. deve indicare se trattasi di seduta straordinaria;
e. deve indicare il giorno, l’ora, il luogo della riunione (in caso di modalità telematica dovrà contenere il link per accedere alla riunione);
f. deve essere pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica entro cinque giorni prima della seduta ordinaria ed entro tre giorni prima della seduta straordinaria;
g. deve essere recapitato ai Consiglieri o loro delegati attraverso le proprie rispettive caselle di posta elettronica;
h. l’omessa comunicazione, anche ad uno solo dei membri del Consiglio, comporta l’illegittimità della seduta e delle deliberazioni assunte.

ART. 14 – Ordine del Giorno
1. La seduta deve trattare gli argomenti secondo la successione con la quale sono stati iscritti all’ordine del giorno; tuttavia il Consiglio può decidere anche diversamente se la decisione è unanime. L’ordine del giorno non è vincolante, pertanto il Consiglio può invertire in via eccezionale gli argomenti da discutere rispetto quelli indicati, previa verbalizzazione. In via eccezionale, con voto unanime, il Consiglio può deliberare di discutere argomenti aggiuntivi.

2. L’ordine del giorno è preparato dal Presidente e dal Dirigente Scolastico tenendo conto delle scadenze amministrative, di tematiche avanzate dal Collegio Docenti, di richieste dei Consiglieri o di altri temi di interesse della Comunità.

3. I lavori del Consiglio sono preparati dalla Giunta Esecutiva, salvo quanto stabilito all’articolo 13 comma 2 del presente Regolamento. La Giunta Esecutiva può disporre, inoltre, la quota di tempo da destinare a ciascun punto iscritto all’ordine del giorno.

ART. 15 – Svolgimento della Seduta
1. La seduta, è la riunione dei membri del Consiglio che si svolge ininterrottamente in un solo giorno. Può essere sospesa per un periodo non superiore alle 48 (quarantotto) ore.

2. La seduta è valida, sia essa in presenza o in modalità telematica, se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero
legale. In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta. Tale operazione deve essere compiuta anche se all’inizio della seduta mancasse il numero legale.

ART. 15 – Discussione
1. Ogni Consigliere ha diritto di intervenire al massimo due volte (intervento e replica), per non più di cinque minuti ogni volta, su ogni argomento all’ordine del giorno. Il Presidente, a sua discrezione, può concedere maggior tempo al Consigliere che ne faccia richiesta.

2. Se, nel corso della seduta, vengono presentate proposte di delibera, mozioni o risoluzioni su un argomento iscritto all’ordine del giorno, il Presidente può sospendere la seduta per consentire l’esame delle proposte presentate (è obbligato se richiesto da un terzo dei presenti).

3. Se la seduta si svolge con modalità telematica, il sistema di videoconferenza deve garantire la possibilità di libero intervento testuale/audio/video da parte di tutti i membri dell'organo collegiale.

ART. 16 – Votazione
Terminata la discussione il Presidente dichiara aperta la votazione. In fase di votazione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto. I Consiglieri possono esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro la proposta, o i motivi per i quali si asterranno (questo solo nel caso si tratti di votazione palese).

2. La votazione può avvenire:
a. per alzata di mano (anche in caso di votazione telematica);
b. per appello nominale, con registrazione dei nomi (anche in caso di votazione telematica);
c. per scheda segreta. Nel caso di votazione telematica, dovrà essere assunto un sistema di rilevazione che garantisca l’anonimato;
d. attraverso appositi sistemi di rilevazione (ad es. sondaggi, form online).

3. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori. In caso di
votazione telematica, gli scrutatori dovranno verificare gli esiti pervenuti online.

4. Ogni Consigliere ha diritto a chiedere la votazione per appello nominale, con registrazione dei nomi.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la stessa è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.

6. Il voto favorevole approva la deliberazione. Il voto contrario boccia la deliberazione; il voto astenuto sospende la deliberazione per le motivazioni eventualmente esposte dai votanti e potrà essere riproposta la votazione nelle sedute seguenti. In caso di voto segreto, la scheda bianca,
viene considerata come voto astenuto. Chi si astiene dal voto segreto non partecipa al voto e non può essere considerato voto valido.

7. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se, quanto costituiva oggetto della votazione, è stato approvato o respinto o sospeso.

ART. 17 – Deliberazione
1. La deliberazione, perché sia valida, deve essere intestata e indicare il numero dei presenti o assenti, e deve contenere un richiamo alle norme che demandano al Consiglio la competenza sul suo oggetto, un richiamo ad eventuali pareri, proposte e richieste, e il dispositivo che contiene la parte
precettiva del provvedimento e che può indicare anche modi e tempi di attuazione della delibera. La delibera deve essere inoltre sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

2. Le delibere assunte con modalità telematica, hanno la medesima validità di quelle effettuate in presenza.

3. Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definiti contro i quali è ammesso il ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale in prima istanza (entro quindici giorni) e successivamente al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di sessanta giorni, oppure il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni. In presenza di ricorso, l’efficacia della delibera si intende sospesa fino al pronunciamento dell’organo competente, salvo che il Consiglio decida, all’unanimità, di mantenere la delibera valida.

ART. 18 – Verbale
1. Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta. Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio e deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e/o degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare un riassunto in forma sintetica, ma completa, della discussione e i risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

2. I Consiglieri, durante una seduta o successivamente, possono chiedere che le loro affermazioni siano messe a verbale, o possono produrre un documento scritto con le inserzioni da effettuare; queste verranno inserite in fase di approvazione del verbale medesimo sotto forma di allegato. Il verbale deve essere approvato assieme alle eventuali rettifiche, nelle sedute seguenti alla seduta alla quale si riferisce.

ART. 19 – Pubblicità degli Atti
1. È pubblicata all’albo online dell’Istituzione scolastica la convocazione del Consiglio e le deliberazioni assunte. Non sono pubblicate all’albo i verbali integrali delle sedute.

2. Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, o di un suo delegato, a disposizione dei membri del Consiglio.

3. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l’interessato disponga diversamente.

4. È possibile accedere agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. In tal caso presentano richiesta al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che la sottopone alla Giunta Esecutiva, che la
accetta o la respinge. I Consiglieri che consegnano atti del Consiglio a persone che non hanno diritto alla visione degli stessi, sono sospesi dalla Giunta Esecutiva e/o dal Consiglio.

5. Se la consegna viene effettuata dal Dirigente Scolastico, lo stesso è deferito dal Presidente del Consiglio al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Delibera n 58 del 30 giugno 2022